Decreto Rilancio – Esenzione IVA Mascherine, DPI, Apparecchi ed attrezzature sanitarie (fino al 31 12 2020)

L’articolo 124 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 l’azzeramento dell’aliquota IVA per le cessioni dei seguenti beni:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • Monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • Tubi endotracheali;
  • Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • Maschere per la ventilazione non invasiva;
  • Sistemi di aspirazione;
  • Umidificatori;
  • Laringoscopi;
  • Strumentazione per accesso vascolare;
  • Aspiratore elettrico;
  • Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • Ecotomografo portatile;
  • Elettrocardiografo;
  • Tomografo computerizzato;
  • Mascherine chirurgiche;
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
  • Carrelli per emergenza;
  • Estrattori RNA;
  • Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • Tamponi per analisi cliniche;
  • Provette sterili;
  • Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Pertanto fino al prossimo 31 dicembre non verrà applicata l’iva sulle cessioni dei prodotti sopra elencati (il provvedimento di legge qualifica le operazioni come ESENTI IVA*).

Dal primo gennaio 2021 verranno assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 5%.

La norma in oggetto decorre dalla data del 19 maggio (pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020).

* Si evidenzia che nonostante la norma qualifichi l’operazione come ESENTE IVA, viene comunque concessa all’impresa cedente la possibilità di detrarre l’eventuale iva assolta sugli acquisti di beni in oggetto effettuati per la rivendita.

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