La riapertura post lockdown impone ai soggetti economici il sostenimento di spese consistenti per adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro. Alcune norme contenute nel Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19/05/2020) consentono un parziale ristoro di tali spese mediante la fruizione di bonus fiscali. Si riporta di seguito un quadro sinottico delle agevolazione in oggetto tenendo in debita considerazione: – che il Decreto Legge non è ancora stato convertito in via definitiva; – che per l’effettiva operatività delle misure analizzate occorreranno inoltre specifici provvedimenti attuativi. | |
1) Tax credit per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120) | |
I beneficiari | Imprese (individuali e collettive) e liberi professionisti (esercenti arti e professioni) in luoghi aperti al pubblico (quali bar, ristoranti, gelaterie, alberghi, cinema, teatri), nonché associazioni, fondazioni ed agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. |
La misura dell’agevolazione | Il credito di imposta spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, fino ad un importo massimo di 80.000 euro per ciascun soggetto richiedente. N.B. Per questa misura risultano stanziati 2 miliardi di euro. |
Le spese agevolabili | Tra le spese agevolabili sono compresi • gli interventi edilizi necessari per: ◦ il rifacimento di spogliatoi e mense; ◦ la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; • l’acquisto di arredi di sicurezza. Danno diritto al credito d’imposta anche: • gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa; • l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. |
Cumulo, utilizzo, e cessione del credito | Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell’anno 2021 in compensazione. In alternativa all’utilizzo diretto si può optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari; In tale evenienza, come precisato al successivo art. 122 comma 3, il credito d’imposta sarà usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. |
2) Tax credit per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art.125) | |
Il rapporto con la precedente formulazione del Tax credit sanificazione | Le norme dell’art.125 del decreto Rilancio riscrivono completamente il credito di imposta sanificazione già disciplinato all’art. 64 del Decreto Cura Italia ed una prima volta modificato dall’articolo 30 del Decreto Liquidità. Tali norme sono pertanto abrogate e sostituite da quelle dell’art.125 in commento. |
I beneficiari | Imprese (individuali e collettive) e liberi professionisti (esercenti arti e professioni) Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti. |
La misura dell’agevolazione | Il credito di imposta spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 in relazione alle spese meglio appresso specificate, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto richiedente. N.B. Per questa misura risultano stanziati 200 milioni di euro. Il timore è che tale stanziamento non sia sufficiente a coprire le effettive necessità della platea di soggetti interessati. |
Le spese agevolabili | Spese sostenute nell’anno 2020 per: • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; • acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione; • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione. |
Utilizzo e cessione del credito | Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il soggetto beneficiario può optare per la cessione, anche parziale, del credito d’imposta ad altri soggetti, inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari; il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. |
I provvedimenti attuativi Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di entrambi i crediti d’imposta dovranno essere definiti dall’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio. Quindi perché si possa dare concreta attuazione ai provvedimenti in oggetto sarà necessario attendere la conversione definitiva del Decreto Legge (nei 60 giorni successivi alla pubblicazione in G.U.) e l’emanazione delle specifiche procedure da parte dell’Agenzia Entrate. |