L’articolo 28 del cd. Decreto Rilancio (in corso di pubblicazione in G.U.) prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (che non abbiano cessato l’attività al 31 marzo 2020), a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (occorre pertanto un calo di almeno 1/3 del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente).
Per la determinazione di detti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni dei servizi.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato conteggiando preliminarmente la differenza fra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del 2019 ed applicando, successivamente, a tale differenza le seguenti percentuali:
20% per i soggetti con ricavi o compensi annui non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso
15% per i soggetti con ricavi o compensi annui superiori a € 400.000 fino a € 1.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso
10% per i soggetti con ricavi o compensi annui superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
L’ammontare minimo del contributo a fondo perduto non potrà comunque essere inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad €2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitale e di persone, etc.).
Il contributo non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Per la fruizione del beneficio dovrà essere presentata una apposita istanza all’Agenzia Entrate i cui termini e le cui modalità saranno precisati con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa. Dalla data di avvio della procedura telematica il contribuente avrà 60 giorni di tempo per presentare la richiesta.
Qualora il contributo risultasse in tutto o in parte non spettante verrà recuperato con aggravio di sanzioni ed interessi, ferma l’applicabilità dell’art. 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazioni a danno dello stato).
Si segnala infine che le norme in oggetto potrebbero subire modifiche in sede di conversione definitiva del Decreto legge.