Decreto Rilancio – Credito di imposta 60% per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto di azienda, e successiva cessione del credito

Con le presenti note si fornisce un primo sommario esame del nuovo credito di imposta di cui all’art. 31 del cd. “Decreto Rilancio”

Si tenga presente che al momento in cui scriviamo il decreto, seppur già approvato dal Consiglio dei Ministri, non è stato ancora pubblicato e pertanto l’esame proposto è relativo alla bozza del testo presentato ieri al C.d.M. per la discussione:

Tipologia di agevolazione

Credito di imposta da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi o in modello F24 (è possibile la cessione a terzi come meglio vedremo)

I beneficiari

Imprese (individuali e collettive) e lavoratori autonomi (liberi professionisti) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro (nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto) che utilizzano in locazione, leasing o in concessione, immobili, ad uso non abitativo, per la propria attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o per la loro attività di lavoro autonomo.

L’agevolazione spettante

Il credito di imposta è previsto nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione effettivamente pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a condizione che il richiedente abbia subito un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente (es. fatturato marzo 2019 euro 100 – marzo 2020 euro 40)

Gli affitti di azienda ed i contratti a prestazioni complesse

Per i contratti di servizi a prestazioni
complesse
o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo
destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo,
spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni

Le strutture alberghiere

ll credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (non occorre il calo di fatturato).

Gli enti non commerciali

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale

L’utilizzo diretto del credito di imposta e

non assoggettamento ad imposizione

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive

Cessione del credito di imposta

a terzi

In luogo dell’utilizzo diretto da parte del beneficiario il credito di imposta può essere ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d’imposta è altresì utilizzabile in compensazione in modello F24 in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

Cessione del credito di imposta ad altri soggetti ivi compresi Istituti di credito ed altri intermediari finanziari

Il credito d’imposta può altresì essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti
di credito e altri intermediari finanziari
,
con facoltà di successiva cessione del credito.

Le regole attuative

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

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